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Adozione del figlio dell’ex convivente

Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, sentenza 5 febbraio 2026

Una coppia di genitori non coniugati con un figlio, dopo circa dieci anni di convivenza, si separa ed opta per l’affidamento condiviso paritetico del bambino.

Con la coppia ha sempre convissuto anche un altro bambino, di due anni più grande, avuto da precedente relazione della madre e mai riconosciuto dal padre biologico.

Con quest’ultimo bambino il genitore “non biologico” ha sviluppato negli anni un profondo e stabile rapporto affettivo assimilabile in tutto e per tutto ad un rapporto padre/figlio; i fratelli, inoltre, sono “inseparabili” tanto che, dopo la cessazione della convivenza, il fratello grande segue il fratello piccolo nei giorni “di spettanza” presso il padre e con questi ultimi permane.

Stando così le cose, il padre “non biologico” o “sociale” che dir si voglia si rivolge al Tribunale per i Minorenni per richiedere l’adozione del bambino in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 184/1983 lettera d).

Ad avviso del Tribunale minorile umbro, “sebbene la madre del minore e il ricorrente si siano di fatto separati, è evidente che l’adozione del minore da parte dell’istante sia idonea a realizzare il preminente interesse del medesimo, dovendosi salvaguardare la continuità affettiva, la conservazione del rapporto affettivo, educativo e di sostegno materiale e morale già consolidato all’interno del nucleo familiare e conferire tutela giuridica alla stabile e pregressa situazione familiare”.

Ed ancora che “il legame affettivo tra il ricorrente e il minore (…) è tale per cui il bambino ha sempre considerato il Sig. (…) quale proprio padre (anzi, ha creduto che fosse tale fino a poco tempo fa), sicchè il bambino mantiene il proprio interesse ad essere adottato dal ricorrente anche se il legame di coppia con la madre naturale è venuto a cessare.

Il Tribunale osserva infine che “anche dopo la separazione tra i genitori il minore ha continuato a vedere regolarmente l’istante seguendo il fratello (…) quando questo si recava dal padre nei giorni di sua spettanza. Del resto, la madre del minore, pur essendosi separata dal ricorrente, ha prestato il consenso all’adozione, riconoscendo essa stessa il legame tra l’istante e il figlio e la necessità che al rapporto sia conferito riconoscimento giuridico nell’interesse di (…)”.

Con sentenza, depositata in data 05/02/2026, il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria dichiara quindi l’adozione in casi particolari del minore, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 184/1983 lettera d). 

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