Corte Costituzionale, sentenza 13 ottobre 2025, n. 146

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 4 settembre 2024, manifestava dubbi di costituzionalità del nuovo rito unico Famiglia introdotto con la riforma Cartabia, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis n. 17 cpc, relativamente al termine di soli dieci giorni per la memoria dell’attore, a seguito di un ampliamento del thema decidendi introdotto dalla domanda riconvenzionale del convenuto.
Il caso di specie: coppia già separata, la moglie introduce un nuovo giudizio per modifica delle condizioni di separazione che ha ad oggetto il contributo al mantenimento della figlia con lei convivente; Il marito si cosituisce ad opponendum sullo specifico punto e, in via riconvenzionale, chiede di pronunciarsi il divorzio, stante l’intervenuto decorso del termine per poterlo chiedere.
Il Tribunale del capoluogo ligure, da una parte, riteneva che una simile domanda riconvenzionale fosse legittima da spiegare ma, dall’altra, rilevava un possibile profilo di illegittimità costituzionale avendo l’attore, a quel punto, un termine a difesa troppo ristretto (10 giorni) a fronte di un significativo ampliamento del thema decidendum.
Il Tribunale di Genova evidenziava addirittura un duplice profilo critico: il termine dei 10 giorni è troppo risicato di per sé e costituisce un caso unico ed isolato nel nostro ordinamento (non vi sono altri riti che prevedono un termine così ristretto); come se non bastasse, questo temine comporta anche una illegittima disparità di trattamento rispetto al convenuto a cui invece la legge garantisce almeno 30 giorni per difendersi (se è vero, come è vero, che il ricorso gli va notificato almeno 60 giorni prima dell’udienza e che si deve costituire almeno 30 giorni prima dell’udienza: quindi il convenuto ha uno spazio per difendersi di 30 giorni, molto diverso rispetto a quello che ha l’attore – 10 giorni – per difendersi dalla riconvenzionale).
Il Giudice delle Leggi, orbene, in risposta alle censure sollevate dal Giudice remittente, stabilisce che le memorie di cui all’art. 473 bis 17 c.p.c. e, più in generale, l’intero impianto della fase introduttiva del nuovo rito unitario famiglia sono pienamente conformi al diritto di difesa nonchè ai principi di uguaglianza e del giusto processo.