Tribunale ordinario di Perugia, Sez. I Persone e Famiglia, ordinanza del 29/04/2025

Nell’ambito di un giudizio di affidamento e mantenimento di figlio nato da genitori non coniugati, il Tribunale di Perugia, in sede di provvedimenti temrporanei ed urgenti, ha emesso ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. con cui ha stabilito l’affidamento esclusivo cd. rafforzato o “superesclusivo” di un bambino di un anno alla madre..
La coppia di genitori, entrambi poco più che trentenni, non ha mai davvero convissuto ed il padre, già poco presente nei mesi della gravidanza, subito dopo la nascita del bambino (che pure ha formalmente riconosciuto) si è reso di fatto irreperibile, non curandosi in alcun modo della crescita del figlio nè a livello affettivo/morale nè economico..
Il Tribunale del capoluogo umbro, nel censurare il contegno del padre, ha quindi optato per l’affidamento “superesclusivo” del bambino alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa, anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio.
Il regime esclusivo “semplice”, infatti, lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse per la prole.
Nel caso in esame, si legge nell’ordinanza, “occorre evidenziare come l’affidamento congiunto e l’affidamento esclusivo semplice non sarebbero in grado di soddisfare i superiori interessi del figlio minore, il quale risulterebbe gravemente compromesso nelle scelte di vita che di giorno in giorno, naturalmente, gli si prospettano, atteso che è proprio il disinteresse del padre ad essere di ostacolo all’attuazione delle basilari esigenze di vita quotidiana“.
In ogni caso, il Tribunale di Perugia ha altresì disposto un contributo mensile al mantenimento ordinario del bambino a carico del padre pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.